CREDITO D’IMPOSTA

DECRETO RILANCIO art 120

l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio viene riconosciuto un credito di imposta in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19

Di seguito riportiamo tutti i commi dell’articolo 120 del Decreto Rilancio (indichiamo il link per la versione integrale del Decreto, ).

  • Al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità’ di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività’ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché’ in relazione agli investimenti in attività’ innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività’ lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

  • Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed e’ utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  • Con uno o più’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.

  • Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  • Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

  • Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

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