Superbonus edilizia 110%: approfondimenti

Geometra Leonardo Spilotro – 29 Giugno 2020

Per chi è del settore conviene prepararsi nel migliore dei modi, per non farsi trovare impreparati per la data del 1° Luglio, in attesa che il decreto venga convertito in legge e successivamente siano emanate le linee guida dell’Agenzia delle Entrate e le nuove procedure Enea.

01 – Le date da tenere sotto controllo

Senza dubbio il Decreto Rilancio n.34 del 19 Maggio 2020 ha acceso un grosso riflettore sul comparto edilizia. Imprese, tecnici e amministratori di condominio sono già a lavoro per far fronte alle numerose richieste di informazioni su come poter usufruire dell’opportunità relativa al Superbonus 110% per gli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico

Come tutti i Decreti Legge, si attende la conversione in legge che dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla data dell’entrata in vigore del provvedimento

Tuttavia per essere completamente operativo si dovranno attendere:

  1. le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate che dovevano essere pubblicate entro il 18 giugno 2020, teoricamente entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (ma alla data odierna non sono state pubblicate);
  2. entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge si attende il Decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto per il 17 agosto 2020, che dovrà stabilire le modalità attuative e di trasmissione della documentazione tecnica all’ ENEA.

Ricapitoliamo le date utili sono: 

  • 19 Maggio 2020 entrata in vigore provvedimento

  • 18 Luglio 2020 conversione in Legge

  • 17 Agosto 2020 modalità attuative ministro dello sviluppo economico

Tuttavia come indicato nel comma 1 dell’Art.119 del Decreto Rilancio, la detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, SOSTENUTE dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021.

Pertanto nell’attesa delle ultime definizioni potranno partire sicuramente le operazioni preliminari di tutte quelle attività necessarie ai fini della valutazione del progetto energetico e  capire quali sono gli interventi più convenienti da intraprendere, sopralluoghi, relazioni fotografiche, valutazione preliminare, etc…

02- Le condizioni di accesso al bonus 110 per cento

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi da eseguire, devono assicurare, il  miglioramento  di  almeno  due classi  energetiche  dell’edificioovvero,  se  non  possibile,  il conseguimento  della  classe  energetica  piu’  alta,  da  dimostrare mediante  l’attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E),  di  cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato  nella  forma  della dichiarazione asseverata.

Inoltre i materiali utilizzati per l’isolamento termico devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.

Ai fini della domanda bisognerà redigere un’asseverazione che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

Si rammenta che le prestazioni svolte dai tecnici, comprese quelle sostenute per sopralluoghi o il rilascio di attestazioni, asseverazioni e quant’altro necessario per la richiesta delle agevolazioni, rientrano tra le spese detraibili.

03- I riferimenti di legge

  • Art. 119 – Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
  • Art. 121 – Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

04- Quali sono gli interventi che si potranno eseguire?

a)  interventi  di  isolamento  termico delle  superfici  opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della  superficie  disperdente lorda dell’edificio medesimo. La  detrazione  è calcolata su un  ammontare  complessivo  delle  spese  non superiore a euro 60.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  unità’ immobiliari  che  compongono   l’edificio.   I   materiali   isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi  di  cui  al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259 del 6 novembre 2017. 

b)  interventi  sulle  parti  comuni   degli   edifici   per   la sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità’  immobiliari  che compongono l’edificio ed e’ riconosciuta anche per le spese  relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito; 

c) interventi sugli  edifici  unifamiliari  per  la  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui  alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e’ riconosciuta  anche  per  le  spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. 

Come indicato nel comma 2 è possibile usufruire dell’aliquota del 110% anche per gli interventi di efficientamento energetico come previsti dall’articolo 14 del D.L. 63/2013, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, come la sostituzione di infissi, schermature, ecc.

Rientrano nell’agevolazione anche i seguenti interventi:

a) l’installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi alla rete elettrica su edifici, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell’impianto solare fotovoltaico

b)  sistemi  di  accumulo integrati negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità’  di  accumulo del sistema di accumulo. 

c)  l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote annuali di pari  importo,  sempre che’  l’installazione  sia  eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1. 

05- Chi potrà usufruire del bonus 110%?

a) condomini;

b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per quanto riguarda le seconde case, i lavori possono usufruire della detrazione al 110% solo se fanno parte di un condominio.

ATTENZIONE: 

I requisiti affinché un immobile sia considerato prima casa sono:

  1. l’acquirente deve essere persona fisica e non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto abitazione o nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Inoltre l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione,su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto;
  2. è possibile usufruire del beneficio prima casa su un immobile, anche se si possiede già un altro immobile ubicato in un Comune differente, a patto che su tale immobile non si sia già usufruito del beneficio;
  3. l’immobile deve essere residenziale, non deve essere di categoria catastale A1 (abitazione di tipo signorile), A8 (abitazione in ville), A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza (da almeno 18 mesi dall’acquisto).

06- Cessione del credito o Sconto in fattura?

Fino ad oggi le spese sostenute per gli interventi di miglioramento energetico potevano essere recuperate in fase di dichiarazione dei redditi come detrazione IPREF dividendo la stessa in 5 quote annue di uguale importo.

La grande novità che tutti si aspettano del Decreto è la possibilità di usufruire della cessione del credito con lo sconto in fattura, come indicato nei punti a) e b) del comma 1 dell’Art. 121

I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 possono optare in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore che ha effettuato i lavori (da quest’ultimo recuperati sotto forma di credito di imposta con facoltà di successiva cessione dello stesso ad altri soggetti)

  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di cessione dello stesso ad altri soggetti

Quali sono le differenze tra le due modalità?

  • la cessione del credito consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente (a marzo dell’anno successivo della fine lavori) la detrazione a cui avrebbe diritto cedendola ad altro soggetto (definito cessionario) ad es. fornitori, impresa che ha eseguito i lavori oppure, grazie al Decreto Rilancio, anche agli istituti di credito e intermediari finanziari.

  • lo sconto in fattura è invece una cessione del credito immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso della fornitura: ovvero il committente, invece di pagare l’intero importo dei lavori cede immediatamente la detrazione fiscale al fornitore che decurta dalla sua fattura l’intero importo, applicando uno sconto del 100% della spesa pari al corrispettivo massimo dovuto.

Grazie al Decreto Rilancio, entrambi i meccanismi si applicano non solo per gli interventi previsti dall’Articolo 119, ma bensì a tutti i seguenti interventi:

  • Recupero del patrimonio edilizio;
  • Efficienza energetica, sia per gli interventi previsti dall’art. 119 (Superbonus 110%) che per tutte le altre tipologie di detrazioni esistenti (es. Infissi 50%, caldaie 50-60%, ecc.);
  • Adozione di misure antisismiche;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • Installazione di impianti fotovoltaici;
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Importante:

  • per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, oltre alla relativa modulistica prevista dall’Agenzia delle Entrate in cui occorre indicare i dati del richiedente (committente), del cessionario (colui a cui si cede il credito) e dell’intervento, il contribuente dovrà richiedere al proprio commercialista o CAF il visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • anche in caso di cessione o sconto in fattura, è necessario sempre effettuare la trasmissione dei dati sul portale ENEA.

07- Il ruolo del tecnico per richiedere il bonus 110%

Al fine di poter improntare la pratica necessaria ai fini della richiesta delle agevolazioni, si dovrà ancor prima effettuare una serie di valutazioni tecniche preliminari.

Fondamentale in questa fase è la presenza di un valido professionista che sia in grado di: 

  • effettuare un sopralluogo iniziale per valutare se la situazione attuale dell’edificio possa riguardare le casistiche riportate dal Decreto, e suggerire gli interventi più opportuni da realizzare;
  • redigere un progetto preliminare e suggerire gli interventi più opportuni per un miglior efficientamento energetico, valutando il rispetto di tutti i requisiti tecnico normativi, al fine di usufruire delle detrazioni del cento dieci per cento;

Nella fase esecutiva dei lavori si dovranno poi tener conto delle seguenti operazioni, e anche qui la presenza di un tecnico è fondamentale:

  • contabilizzare e verificare la corretta esecuzione dei lavori;
  • valutare la situazione post intervento e redigere una asseverazione tecnica che attesti la conformità dei lavori alle richieste di legge e, soprattutto, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
  • Calcolo del risparmio di energia primaria non rinnovabile, richiesto sul portale ENEA;
  • Calcolo della detrazione massima fruibile con l’intervento.

08- Conclusioni

In attesa delle ultime definizioni, continueremo a mantenervi aggiornati sul tema bonus edilizia 110 per cento,  continuate a seguirci sul nostro blog.

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Siamo a completa disposizione per qualsiasi consulenza e sopralluogo gratuito ai fini di valutare la possibilità di accedere al bonus edilizia 110 per cento.

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